A partire dall’1 febbraio 2007, grazie al c.d. Decreto Bersani, nel nostro ordinamento è stato introdotto il risarcimento diretto in caso di sinistro stradale. Quest’ultimo consente di richiedere, a determinate condizioni, il risarcimento del danno subito direttamente alla propria compagnia assicuratrice. Il vantaggio principale consiste nelle procedure più facili e veloci per ottenere il risarcimento del danno.
Quando è possibile richiedere il risarcimento diretto
A seguito di coinvolgimento in sinistro stradale, affinché sia possibile richiedere il risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa, occorre la sussistenza di alcuni requisiti: la compagnia assicurativa con cui è stato stipulato il contratto deve aver aderito alla Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) mentre il sinistro deve essere avvenuto senza colpa.
Nel caso in cui la propria compagnia non aderisca alla Convenzione C.A.R.D., è possibile procedere con la richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia della controparte coinvolta nel sinistro, seguendo la procedura ordinaria.
Qualora la richiesta di risarcimento diretto sia stata inoltrata alla propria compagnia, quest’ultima potrà poi rivalersi nei confronti della compagnia del guidatore che ha provocato il sinistro, per il recupero delle somme risarcite al proprio cliente.
Sono risarcibili i danni provocati al veicolo, alle persone e alle cose trasportate. Per avere il risarcimento diretto nel caso di danno alle persone, è necessario che il danno da ristorare sia di lieve entità e che l’invalidità biologica permanente non superi il 9%.
Casi in cui si applica il risarcimento diretto
La richiesta di risarcimento diretto non è possibile in tutti i casi di sinistro stradale. Affinché il guidatore che ha subìto l’incidente possa richiederlo, occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
- il sinistro deve avvenire su territorio italiano, della Repubblica di San Marino oppure di Città del Vaticano;
- il sinistro deve altresì avvenire tra veicoli a motore coperti da assicurazione e che siano stati in precedenza immatricolati su territorio italiano, della Repubblica di San marino oppure di Città del Vaticano. Sono esclusi macchine agricole, natanti e motocicli che posseggono la vecchia targa a 5 caratteri;
- sia la compagnia assicurativa di colui che ha provocato il sinistro sia quella del guidatore che l’ha subito devono aderire alla Convenzione C.A.R.D.;
- il sinistro ha interessato soltanto due veicoli. Nel caso del coinvolgimento di un numero maggiore, si procederà con la richiesta di risarcimento ordinaria.
Come si richiede il risarcimento diretto
Nel caso in cui sussistano tutti i presupposti che consentano di richiedere il risarcimento diretto, occorre prima di tutto identificare il veicolo con il quale si è avuto l’incidente stradale ed essere in possesso del nome degli assicurati, delle targhe dei veicoli e delle compagnie assicuratrici.
A questo punto sarà possibile inoltrare la richiesta alla propria compagnia, indicando eventuali generalità dei testimoni (qualora ve ne siano) e se sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine.
Nel caso di eventuali danni alle persone, è richiesto di indicarne le generalità e l’entità delle lesioni subite, allegando eventuali verbali medici.
In seguito all’inoltro della domanda per il risarcimento diretto, qualora entrambi i conducenti abbiano compilato il modulo per la constatazione amichevole, la compagnia fa un’offerta al suo cliente entro 30 giorni.
Nel caso in cui il modulo non sia stato compilato, il termine si allunga a 60 giorni. Infine, nel caso di danni alle persone, il termine è prolungato a 90 giorni. In caso di accettazione dell’offerta, l’assicurazione liquida la somma al proprio cliente entro 15 giorni dalla sua accettazione.
Nel caso in cui non vi sia accordo tra compagnia assicurativa e il proprio cliente, si può procedere con una conciliazione (ma la somma del danno da risarcire deve essere inferiore ai 15.000 euro) oppure con una negoziazione assistita. Nel caso i precedenti tentativi non vadano a buon fine, si può procedere con un rito ordinario civile.