Furto o smarrimento, in alcuni casi anche il deterioramento, cosa fare se la nostra patente di guida non è più in nostro possesso o è talmente rovinata da essere illeggibile? Purtroppo bisogna ovviare immediatamente, in quanto non è possibile mettersi alla guida senza relativo permesso, come non lo è, del resto, senza assicurazione.
Per ovviare al problema e ritornare in possesso quanto prima dell’agognata patente esistono dei procedimenti burocratici non troppo complessi, che detto così sembra già complicato, ma attraverso i quali possibile ottenere un permesso provvisorio di guida, per continuare a circolare liberamente e anche ottenere un duplicato in breve tempo.
Appena ci si rende conto dello smarrimento o dell’eventuale furto, la prima cosa da fare è evitare di arrabbiarsi ovviamente, per poi recarsi subito al Comando dell’Arma dei Carabinieri o ad un Ufficio della Polizia di Stato. La denuncia è valida anche in caso di smarrimento/illeggibilità della patente o perché, ormai “datata”, la foto non è più conforme. Mentre non viene considerato smarrimento della patente la revisione, la sospensione e la revoca della stessa. Dopo aver effettuato la denuncia la patente persa non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta.
Al momento della denuncia, l’Arma dei Carabinieri o l’Ufficio della Polizia di Stato rilascerà un permesso provvisorio di guida. Tale permesso sostituisce la patente smarrita e ha una validità di 90 giorni. Il permesso provvisorio di guida è utilizzabile fino al momento in cui si riceve il duplicato della patente persa, deteriorata o rubata e ha una validità di 90 giorni.
La richiesta della “nuova” patente va presentata Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti. Per effettuare la richiesta occorre presentare i documenti richiesti e pagare un obolo, ovviamente. Una volta inoltrata correttamente la domanda, il Ministero dei Trasporti provvederà all’invio del duplicato entro 45 giorni dalla denuncia. La domanda può essere presentata dal diretto interessato, da una persona delegata munita di documento d’identità in corso di validità e delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento d’identità del delegante in corso di validità, presso un’autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica.
Il costo dell’operazione ammonta a 9 euro, il versamento può essere effettuato presso gli Uffici Postali oppure online. A questo costo bisogna aggiungere le spese postali per la spedizione pari a 6,86 euro da pagare al postino direttamente al momento della consegna.
Per quanto riguarda i documenti da presentare per la richiesta sono necessari: due foto formato tessera, un documento di riconoscimento valido, carta d’identità o passaporto insieme alla ricevuta di pagamento.
Sarà poi cura degli Organi di Polizia verificare se l’UCO (Ufficio Centrale Operativo) del Ministero dei Trasporti può duplicare la patente. Se la patente risulta censita nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno le stesse autorità di pubblica sicurezza ad inviare la richiesta per il duplicato, cosa che permetterà di ricevere direttamente a casa la nuova patente. Se, invece, la patente non risulta censita nell’archivio nazionale e quindi non è possibile risalire alla data di scadenza o al numero della patente di guida, oppure risultano delle ostatività, bisognerà rivolgersi agli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri per richiederne il duplicato.
In questo caso occorrono i seguenti documenti: il modello TT 2112 per la richiesta del duplicato, la ricevuta di pagamento di 9 euro da attaccare nell’apposito spazio del modello, la denuncia di smarrimento sia in originale che in fotocopia, l’originale del permesso provvisorio di guida, mentre cittadini extracomunitari dovranno presentare anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno. Se entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato della patente smarrita non è ancora stato recapitato, è possibile chiedere informazioni chiamando il numero verde del Ministero dei Trasporti 800232323.