Secondo il Codice della Strada, le zone a traffico limitato devono essere opportunamente segnalate da cartelli stradali che ne indichino i varchi ed eventuali deroghe in modo da avvisare in maniera immediata l’automobilista del limite di circolazione. “Aggirarsi” nelle aree ZTL senza autorizzazione comporta un’infrazione del Codice della Strada con relativa sanzione. Importante: come previsto dall’art. 198 del Codice della Strada, la multa per ZTL può essere anche doppia se non maggiore, in quanto viene sanzionata ogni singola violazione dell’accesso non consentito alla zona a traffico limitato.
Nelle aree ZTL possono circolare, ad eccezione dei casi di area pedonale, le biciclette, i ciclomotori, i motocicli, i veicoli di pronto soccorso e di pronto intervento e, a volte, anche gli autobus di linea. Solitamente i comuni permettono la circolazione tramite un’apposita autorizzazione ai veicoli dei residenti, dei clienti degli alberghi, ai tassisti, agli NCC, ai veicoli di car sharing e alle auto elettriche. Le autorizzazioni possono essere permanenti o temporanee suddivise in fasce orarie o per l’intera giornata.
Per quanto riguarda i veicoli muniti di contrassegno che trasportano i disabili alcuni comuni permettono la circolazione senza autorizzazione, altri no. Per non rischiare multe è sempre consigliabile informarsi presso l’ufficio comunale competente per la mobilità o sul sito internet del comune. Bisogna avvisare il Municipio anche nel caso in cui l’auto autorizzata non è più disponibile o perché, ad esempio, è in riparazione o perché si ha la necessità di spostarsi con un altro veicolo. In questo caso, comunicando il nuovo numero di targa, si potrà ottenere un’autorizzazione temporanea.
Multa ZTL: quanto si paga
Se si oltrepassano i varchi elettronici la multa prevista può partire da 84 euro e arrivare fino alla cifra di 335 euro. Come detto precedentemente, la multa può essere più alta in quanto viene sanzionata ogni singola violazione dell’accesso. Non è prevista la decurtazione dei punti della patente.
Multa ZTL: come fare ricorso
Se vi arriva una multa per ZTL sappiate che è possibile fare ricorso. Oltre a possedere il verbale della sanzione ricevuta bisogna avere dei motivi veramente validi per opporsi al balzello, tenendo bene a mente le spese giudiziarie previste alle quali si va incontro. Il ricorso contro il verbale di contestazione dell’infrazione al Codice della Strada va presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, oppure al Prefetto entro 60 giorni.
Prima di rivolgersi al Giudice di Pace bisogna pagare un contributo unificato di 41 euro e inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Giudice di Pace competente per le multe ZTL. Successivamente il Giudice fisserà una vera e propria udienza e, in caso di vittoria, verrà rimborsata la somma inerente alla sanzione ricevuta, ad esclusione delle spese legali che restano a carico dell’utente.
La comunicazione di ricorso al Prefetto deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio del Prefetto della città dove si è commessa l’infrazione, insieme ai documenti necessari per dimostrare la fondatezza del ricorso. La sentenza del Prefetto verrà comunicata entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del ricorso.
Multa ZTL: motivi del ricorso
I motivi a cui appellarsi possono riguardare la segnaletica verticale con la quale viene indicata la presenza della ZTL, è infatti richiesta una buona visibilità. Un altro motivo riguarda i vizi specifici del verbale: assenza di firma della persona che lo ha redatto, dati mancanti, mancata notificazione nei termini previsti dalla legge, ossia entro 90 giorni dalla contestazione, assenza dell’indicazione dell’approvazione della Giunta o del Sindaco dell’ordinanza della limitazione della circolazione e, infine, la mancata indicazione dell’autorizzazione del Prefetto alle riprese dei veicoli con le telecamere.