Oggi scopriamo costi, ricorso e multe per guida senza patente. L’articolo 116 del Codice della Strada precisa che non possono essere guidati autoveicoli, ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli senza aver conseguito la patente di guida e, dove richieste, anche le diverse abilitazioni professionali. In particolare, il comma 15 afferma che:
“Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”.
Guida senza patente: è ancora reato penale?
Tuttavia, chi viene “beccato” alla guida senza patente al seguito, non rischia alcuna sanzione penale. Infatti, grazie alle novità introdotte con il d.lgs n.8/2016 entrato in vigore esattamente due anni fa, il reato penale di guida senza patente è stato depenalizzato. La depenalizzazione del reato di guida senza patente ha interessato una serie di ipotesi tra cui la guida senza patente per mancato conseguimento, la revoca con provvedimento definitivo notificato all’interessato e la guida con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici riscontrati durante la visita medica per la revisione o il rinnovo. Si tratta però di una depenalizzazione che ha aumentato il fattore di deterrenza innalzando la sanzione pecuniaria che parte da 5 mila euro e arriva fino ad un massimo di 30 mila euro.
In caso di controllo, la multa scatta all’istante e viene emessa dall’organo accertatore nell’immediato. Pagando entro i 60 giorni il trasgressore può beneficiare del pagamento in misura ridotta, con un ulteriore sconto del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica o contestazione. La sanzione penale, nonostante la depenalizzazione, non sparisce però del tutto. In particolare, in caso di recidiva nel biennio si rischia la reclusione fino ad un anno.
In più, può scattare l’arresto da 6 mesi a 3 anni se la persona fermata alla guida senza patente è sottoposta a misura di prevenzione, come recita l’ex art. 73 del d.lgs. n. 159/2011. Si rischia anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Guida senza Patente dimenticata
In caso di patente dimenticata la multa è di 41 euro, va sempre pagata, anche nel caso in cui l’automobilista va a prenderla immediatamente per esibirla portandola sul posto o, successivamente, negli uffici dell’organo accertatore. Se ciò non avviene scatta la sanzione amministrativa di 419 euro che può arrivare fino a 1.682 euro.
Guida con Patente scaduta
La multa per la guida con la patente scaduta va da 155 euro fino ad un massimo di 624 euro. E’ inoltre prevista la sanzione accessoria del ritiro della patente. Passati dieci giorni dal ritiro della patente scaduta l’automobilista deve sottoporsi alla visita medica obbligatoria per rinnovare il documento e recarsi presso le forze dell’ordine per recuperare il documento ritirato. Successivamente sarà possibile ritirare la nuova patente presso la Prefettura, sempre dopo aver passato la visita medica con tanto di certificato. Se invece la patente è scaduta da più di tre anni, la Motorizzazione può chiedere all’automobilista di sostenere nuovamente l’esame teorico e pratico.
Guida con Patente diversa
Chi guida un veicolo con una patente diversa da quella prevista rischia una sanzione che parte da 1.000 euro e arriva fino ad un massimo di 4.000 euro. Inoltre è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi.
Multa per Patente mai conseguita
E’ la situazione più grave in cui rientra anche il caso di patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psico-fisici. La sanzione prevista parte da 5.000 euro e può levitare fino a 30.000 euro, inoltre è previsto anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Multa per Incidente stradale senza patente o con patente scaduta
In caso di sinistro la compagnia assicurativa non è tenuta a coprire i danni se il conducente si trovava alla guida senza il titolo di guida o con la patente scaduta. Il rischio è di accollarsi tutte le spese, le multe e le sanzioni penali non coperte dalla polizza.
Multa per guida senza patente al seguito, il ricorso
Il ricorso al Prefetto, gratuito, è disciplinato dall’articolo 203 del D.lgs. del 1992. Prevede la possibilità di opporsi alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione. In alternativa è possibile effettuare il ricorso presso un Giudice di Pace, disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. del 1992. In questo caso, l’opposizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione.