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Libretto di circolazione e patente: duplicato e aggiornamento

La patente e la carta di circolazione sono i documenti più importanti per condurre un veicolo, lo sanno tutti. Entrambi devono obbligatoriamente essere sempre portati con sè durante la guida. Le informazioni in essi contenute devono inoltre essere sempre leggibili. Di conseguenza quando questi documenti per qualsiasi motivo si danneggiano (cioè si deteriorano), si distruggono, si smarriscono o vengono rubati, è necessario chiederne un duplicato. Allo stesso modo, quando le informazioni variano, per esempio perché si cambia l’indirizzo di residenza, i due documenti vanno aggiornati. Riepiloghiamo quindi quali sono le procedure per ottenere il duplicato della patente o del libretto di circolazione.

I DIVERSI CASI
Le procedure sono simili per entrambi i documenti ma con alcune differenze. Inoltre cambiano se il duplicato si richiede per deterioramento del documento originale oppure per distruzione, smarrimento o sottrazione. Tutti i moduli da compilare si possono trovare, oltre che negli uffici competenti, anche scaricandoli on line dal portale dell’automobilista (www.portaledellautomobilista.it); a questo sito si può anche controllare lo stato di avanzamento delle varie pratiche; si possono inoltre eseguire on line i pagamenti per i versamenti prescritti.
Tutte queste operazioni si possono fare sia direttamente che ricorrendo ad un’agenzia di pratiche auto, naturalmente pagando la relativa commissione.

DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER DETERIORAMENTO
Se il libretto originale si ha ancora ma è rovinato al punto da renderne illeggibili le informazioni contenute, ci si può rivolgere agli uffici della Motorizzazione civile. Prima di presentare la domanda si deve effettuare un versamento di 10,20 euro sul conto corrente postale 9001, intestato al Dipartimento trasporti terrestri. Per la Valle d’Aosta il conto corrente è il 5462288, intestato alla Regione Valle d’Aosta. Per la Provincia di Trento è il 400382, intestato alla Provincia autonoma di Trento. Poi ci si reca all’ufficio con la carta d’identità, la ricevuta del versamento e la vecchia carta di circolazione; quindi si compila la richiesta sul modello TT 2119.

DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE
Innanzitutto entro 48 ore da quando il libretto è stato distrutto o dal momento in cui ci si accorge di averlo perso o che è stato rubato, si deve sporgere una denuncia presso un qualsiasi organo di Polizia (stazione dei Carabinieri, Commissariato, Questura, comando Polizia locale). Se la denuncia è stata presentata all’estero, va subito ripresentata anche in Italia. Qui verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Questo sostituisce il libretto fino alla consegna di quello nuovo. Quindi va sempre portato nel veicolo. Dal momento della denuncia, la vecchia carta di circolazione non è più valida. Qualora venisse ritrovata, è obbligatorio distruggerla.

Dopo aver fatto la denuncia, il funzionario di Polizia comunicherà all’interessato se è possibile ricevere il duplicato direttamente a casa propria. In caso affermativo, l’Ufficio centrale operativo (UCO) del ministero dei Trasporti provvederà alla spedizione. L’interessato dovrà pagare in contrassegno 9 euro più le spese postali. Non si deve fare altro.

Se invece per qualche motivo la duplicazione non è tecnicamente possibile, allora ci si deve recare ad un ufficio della Motorizzazione civile. Prima si deve effettuare un versamento, nello stesso modo della richiesta per deterioramento. Però se i dati anagrafici del proprietario sono diversi rispetto a quelli del vecchio libretto, allora si deve effettuare un secondo versamento, di 32 euro al conto corrente 4028.

Successivamente si va allo sportello della Motorizzazione con la carta d’identità, la ricevuta del versamento (o dei versamenti), la denuncia e il permesso provvisorio di guida, in originale. Si compila la domanda sul modulo TT2119, dopo di che il funzionario consegnerà subito il duplicato della carta di circolazione.
La domanda può essere presentata anche da una persona diversa dall’interessato. In questo caso egli deve compilare e firmare una delega e allegare al resto della documentazione una copia della propria carta d’identità.

DUPLICATO DELLA PATENTE PER DETERIORAMENTO
La patente s’intende deteriorata quando uno dei seguenti dati non è più leggibile: numero del documento, dati anagrafici, data di scadenza o foto del titolare. Si devono effettuare due versamenti con bollettino postale: uno di 32 euro sul conto 4028; uno di 10,20 euro sul conto 9001.
Se la patente era scaduta, in scadenza nei sei mesi successivi alla presentazione della richiesta o rilasciata prima dell’1/10/1995, allora serve anche un certificato medico in bollo, rilasciato da un ufficiale sanitario (il medico dell’ASL).

Ci si reca alla Motorizzazione civile con la carta d’identità, le ricevute dei versamenti, l’eventuale certificato medico, due foto tessera recenti (non vanno bene quelle stampate su carta termica, cioè quella usata dalle stampanti dei computer domestici) e una fotocopia della vecchia patente. Si compila la richiesta sul modello TT 2112. Quando si tornerà all’ufficio per ritirare il duplicato, si dovrà riconsegnare la patente vecchia, in originale. In alternativa, si può scegliere di ricevere il duplicato direttamente a casa. Si pagano 6,86 euro al postino.

DUPLICATO DELLA PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE
Le procedure sono molto simili a quelle per la carta di circolazione. Entro 48 ore dal fatto si deve presentare una denuncia presso un organo di Polizia. Se accade all’estero, oltre alla denuncia straniera si deve ripresentarne una in Italia. L’organo che raccoglie la denuncia rilascia un permesso provvisorio di circolazione, che sostituisce a tutti gli effetti la patente in attesa di quella nuova. Va quindi portato sempre con sè quando si guida. Dal momento della denuncia la vecchia patente non è più valida. Se viene ritrovata deve obbligatoriamente essere distrutta.

Quando si va a presentare la denuncia, si devono portare con sè anche due foto tessera recenti, oltre alla propria carta d’identità e al tesserino sanitario (per il codice fiscale). Se la duplicazione della patente è tecnicamente possibile da parte dell’UCO di Roma (questo ci viene comunicato subito dal funzionario di polizia), il duplicato verrà direttamente spedito a casa. Si pagheranno in contrassegno al postino 9 euro più le spese di spedizione. Se entro 45 giorni dalla data del permesso provvisorio non si è ancora ricevuto il duplicato, si deve telefonare al numero verde 800.232323; orari: 8.30-13.30 e 14.30-17.30 dal lunedì al venerdì.
Se invece la duplicazione non è tecnicamente possibile da parte dell’UCO (perché non risultano nell’archivio nazionale la scadenza o il numero della patente), allora si deve andare ad un ufficio della Motorizzazione. Da questo punto in poi le procedure sono identiche a quelle del duplicato per deterioramento. In più si deve portare la denuncia.

LE VARIAZIONI DELLA RESIDENZA
Se si cambia Comune di residenza o l’indirizzo nello stesso Comune, per quanto riguarda patente e carta di circolazione si fa tutto in municipio. Infatti nello stesso sportello si compila un modulo a parte. Sarà poi il Comune di residenza a comunicare alla Motorizzazione la variazione. Questa viene registrata nell’Archivio nazionale. Dal 2013 non si spedisce più un talloncino per la patente. Viene invece spedito a casa un talloncino da incollare sulla carta di circolazione.

Roberto Speranza

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