Avevamo già affrontato il problema della detraibilità o meno delle spese per acquisto e manutenzione degli autocarri, ma oggi, a Finanziaria definitivamente varata e soprattutto alla luce delle nuove norme sui bolli, ne sappiamo sicuramente di più.
Per quanto riguarda i limiti di detraibilità e deducibilità fiscale, sfuggono i pick up, li si riconoscono per la sigla K9 impressa sul libretto di circolazione. Imprese e lavoratori autonomi possono continuare a scaricarsi le spese per questi veicoli alla stregua di come si faceva un tempo e, per quanto riguarda il bollo, non v’è sovrattassa per la massa rimorchiabile.
Per sapere quanto paga di bollo un autocarro, può essere utile questa tabella:
PORTATA IN KG. TARIFFA ANNUA
0 – 400 22,82
400 800 31,95
800 – 1000 41,07
1000 – 1500 54,77
1500 – 2000 77,58
2000 – 2500 100,40
2500 – 3000 123,22
3000 – 3500 146,04
3500 – 4000 168,86
4000 – 4500 191,68
4500 – 5000 214,50
5000 – 6000 237,32
6000 – 7000 264,70
7000 – 8000 292,08
Variazioni potranno esserci da una regione e un’altra
Per quanto riguarda i furgoni anche se omologati come autocarri, se questi hanno almeno 4 posti, sottostanno a quanto previsto dall’art. 35 comma 11 DL 4/7/06, il quale articolo prevede che, per poter godere dei benefici fiscali, nonché della riduzione del bollo, il rapporto fra la potenza del motore espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate deve essere minore di 180.
Se uguale o maggiore di 180, il mezzo con almeno 4 posti viene equiparato a tutti gli effetti ad un’autovettura e pagherà in base agli importi sviluppati in quest’ultima tabella:
EURO TARIFFA AL KW IN EURO
Fino a 100 Kw Per ogni Kw oltre i 100
Euro 0 3,00 4,50
Euro 1 2,90 4,35
Euro 3 2,80 4,20
Euro 4 2,70 4,05
Euro 5 2,58 3,87
Attenzione, dunque, al momento dell’acquisto, potreste trovarvi con un autocarro, che paga quanto un’autovettura.