La guida in stato di ebbrezza è uno dei reati puniti più severamente dal Codice della Strada: per chi si mette alla guida dopo aver bevuto, infatti, sono previste sanzioni piuttosto salate con multe che possono arrivare fino all’arresto, oltre a rappresentare una aggravante nel caso di incidenti.
Queste disposizioni sono state introdotte dal legislatore per salvaguardare sia l’incolumità della persona alla guida e sia quella degli altri, cercando di contenere il numero di incidenti stradali, spesso causati proprio dall’abuso di alcolici da parte dei guidatori.
Ma cosa dice la normativa in fatto di guida in stato di ebbrezza? Come viene punita e quali sono le sanzioni previste? Ecco quindi una rapida guida su tutto quello che c’è da sapere.
A disciplinare la guida in stato di ebbrezza sono due articoli del Codice della Strada, il 186 e 186 bis, che disciplinano la questione sottolineando come sia vietato mettersi alla conduzione del proprio autoveicolo dopo aver fatto uso di bevande alcoliche. Qualora il fatto non sia considerato reato grave, il soggetto che non osserva tale disposizione è punito con una serie di sanzioni amministrative.
L’articolo 186 del Codice della Strada, poi, fornisce altre informazioni chiarendo che
L’articolo 186 bis, invece, oltre a indicare le sanzioni da corrispondere a chi non rispetta la legge in materia di guida in stato di ebbrezza, specifica a chi è vietato mettersi alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcool:
Fondamentale, quando si parla di guida in stato di ebbrezza, è stabilire il tasso alcolemico, che indica la concentrazione di alcol (etanolo) nel sangue.
L’unità di misura che viene utilizzata più spesso per esprimere questo valore è g/l, che indica quanti grammi di alcol sono presenti in ogni litro di sangue, ma in alcune occasioni viene anche espresso in mg/dl.
La legge, in Italia, stabilisce il limite del tasso alcolemico entro il quale ci si può mettere alla guida, pari a 0,5 g/litro, che per i neopatentati, ovvero per i 3 anni successivi al conseguimento della patente, questo limite scende a 0 g/km.
Se si supera questa soglia e si decide di guidare lo stesso il proprio veicolo, in caso di fermo e di controllo il conducente sarà considerato in stato di ebbrezza.
Rimane difficile, però, stabilire a priori un criterio che valga per tutti per calcolarlo, dato che il tasso alcolemico dipende anche da molti fattori individuali, come la corporatura e il metabolismo.
Inoltre, molto dipende anche dal tipo di alcolico che si sta assumendo e dalla sua gradazione alcolica.
Tutti i locali pubblici, però, devono esporre delle tabelle fornite dal governo e puramente indicative, che possono far capire quale sia la quantità limite di alcol ingeribile per non superare il tasso alcolemico consentito.
Tuttavia, per conoscere con esattezza il proprio tasso alcolemico è sempre bene utilizzare un etilometro, anche chiamato alcol test, acquistabile per pochi euro in tutte le farmacie.
La guida in stato di ebbrezza, inoltre, prevede sanzioni e multe importanti, a seconda del tasso alcolemico riscontrato nel guidatore:
Se il conducente alla guida del proprio mezzo in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni vengono raddoppiate, oltre a subire il fermo amministrativo del veicolo, a meno che lo stesso sia di una persona estranea all’illecito.
Esistono, però, anche sanzioni più gravi. Se il tasso alcolemico rivela un risultato tra 0,8 e 1,5 g/l, il conducente è punito con l’arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno.
Se si verifica un incidente mortale, invece, si rischia una pena per omicidio stradale che prevede la detenzione in carcere da 5 a 10 anni.
Quando il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, la pena stabilita ha una gravità maggiore: da sei mesi a un anno di arresto con la conseguente sospensione della patente da uno a due anni, che si raddoppia nel caso in cui il veicolo non sia del conducente ma di un soggetto diverso.
Inoltre, chi rifiuta di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico commette il cosiddetto illecito penale. Per tale reato è previsto l’arresto da tre mesi a un anno.
Rimanendo in tema di sanzioni, poi, un caso specifico è quello rappresentato dai neopatentati, ossia coloro che hanno superato l’esame della patente da meno di 3 anni.
L’articolo 186 bis del Codice della Strada prevede in questo caso, una sanzione che va dada 163 a 658 euro con tasso alcolemico superiore a zero ma inferiore a 0,5 g/l mentre gli importi sono aumentati da un terzo alla metà per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/l.
In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, poi, il guidatore può essere sottoposta all’alcol test.
Se si verifica un rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico, il guidatore può incorrere in sanzioni aumentate da un terzo alla metà, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi fino a due anni e alla possibile revoca se il reato è commesso da un soggetto condannato nei due anni precedenti.
In caso di guida in stato di ebbrezza, poi, si rischiano conseguenze anche per la patente di guida.
La revoca, ad esempio, è un provvedimento permanente che può assumere caratteristica di sanzione accessoria amministrativa costringendo così il conducente a riacquistare i requisiti psicofisici, venuti meno con l’assunzione di bevande alcoliche, oppure a ottenere, previo esame e solo due anni dopo il provvedimento, l’abilitazione alla guida.
La revoca può avvenire in caso di recidiva biennale, ossia qualora il guidatore reiteri l’illecito nel corso di un bienno, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l e si provoca un incidente o se il conducente che ha commesso il reato è alla guida di un autobus o di un veicolo per il trasporto delle merci con massa complessiva a pieno carico e superiore alle 3,5 tonnellate.
Il ritiro, invece, non assume necessariamente la forma della sospensione e non è una sanzione, ma l’atto materiale con il quale le forze dell’ordine trattengono il documento che abilita il soggetto alla guida in attesa dell’esito in merito al procedimento in corso.
La sospensione, infine, è una sanzione amministrativa accessoria ad ammende o sanzioni penali. È prevista dal Codice della strada e decisa sia dal prefetto che dall’autorità giudiziaria. Questa è temporanea e varia in base al tasso alcolemico riscontrato.
Qualora poi il guidatore sia sorpreso in stato di ebbrezza e provochi un incidente, l’assicurazione può richiedere al conducente l’importo già destinato al danneggiato, senza transitare per l’accertamento del giudice, ma avvalendosi solo del verbale redatto dalle forze dell’ordine in seguito al sinistro, come confermato anche dalla Cassazione con l’ordinanza nr. 9418, marzo 2022.
In pratica, la compagni assicurativa può rivalersi nei confronti del soggetto alla guida in stato di ebbrezza, senza che la suddetta contestazione venga approvata dal giudice competente richiedendo così all’assicurato il rimborso della somma sostenuta, con il solo verbale rilasciato dalle autorità di controllo e attestante il superamento del tasso alcolemico consentito (pari a 1,5 g/l).