Il Codice della strada disciplina il comportamento degli automobilisti in auto, compreso l’utilizzo del cellulare: ecco un caso specifico che non tutti conoscono.
Il comportamento che gli automobilisti devono tenere alla guida è disciplinato interamente dal Codice della Strada. Questo specifica le regole da seguire e impone le sanzioni in caso si contravvenga alle prime. Capita a volte, però, che esistano dei casi specifici in cui anche il Codice deve essere interpretato, specialmente su temi “nuovi” o che hanno subito varie modifiche nel corso degli anni.
Un caso specifico è l’utilizzo del telefonino, rigorosamente vietato quando si marcia in auto tanto per impedire ai guidatori di distrarsi. Le legge non specifica in maniera rigorosa se il suo utilizzo è vietato anche quando il veicolo il fermo tanto che a stabilirlo è stata chiamata la Corte di Cassazione.
I giudici, infatti, sono stati chiamati a chiarire la questione dell’uso del cellulare alla guida non solo durante la marcia, fattispecie già stabilita dal Codice della Strada, ma anche durante la sosta. La risposta, in questo caso, è stata affermativa. L’uso improprio dello smartphone al volante è proibito dalla legge anche in caso di auto non in movimento.
La sentenza della Corte di Cassazione, quindi, chiarisce come la multa sia valida anche se l’automobilista in questione utilizza il proprio smartphone al rosso del semaforo o a un’incrocio. Insomma in qualsiasi situazione la macchina non sia in marcia, utilizzare il cellulare è comunque vietato anche se a ruote ferme, ma con motore acceso. Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, espressa col pronunciamento n. 23331/2020, ”il divieto di utilizzare i dispositivi elettronici alla guida permane anche durante l’interruzione di marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione”.
Una fermezza che troverebbe la sua ragione per ”impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento”. Utilizzare il cellulare durante la marcia, quindi, si conferma vietato, specialmente in mancanza di auricolari, di funzione vivavoce o di collegamento del proprio cellulare all’infotainment di bordo.
Come stabilisce anche il Codice della Strada con l’articolo 173, comma 2, che recita espressamente che ”fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia”, consentendo l’uso di apparecchi vivavoce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.