E’ bene fare chiarezza su ciò che prescrive la Legge in caso di incidente stradale. Poiché, quello che non sempre è lasciato alla coscienza di ognuno viene invece regolato dalle norme in materia che, come si vedrà, sono severe al riguardo.
Cosa prevede la Legge
Qualora il guidatore di un’ auto abbia causato un incidente, questo vale anche nel caso avesse guidato un motoveicolo o una bicicletta e in casi particolari quando esso stesso sia un pedone, questi ha l’ obbligo,tassativo,di fermarsi.
Attenzione, a questo obbligo non sottostà il passante occasionale che, senza aver avuto alcuna responsabilità nel sinistro, si è solamente trovato a passare nella zona dello stesso per mero caso.
Tuttavia, il Legislatore chiarisce anche questa evenienza e cioè: quando ci si trova ad assistere ad un incidente che per modalità o numero di persone coinvolte non consente da parte di nessun’ altro, se non per l’ occasionale passante, la possibilità di chiamare l’ Autorità preposta, quest’ ultimo assume l’ obbligo di prestare aiuto ai feriti e/o allertare i soccorsi. In caso di inadempienza, anche il passante risponderà del reato di omissione di soccorso, come previsto dall’ art. 593 c.p. E’ l’ art. 189 del Codice della Strada a regolare nel dettaglio quest’ evenienza.
Coloro i quali si siano resi responsabili del sinistro, a qualunque titolo, hanno l’ obbligo di fermarsi mettendosi a disposizione delle Forze dell’ Ordine. Tuttavia, in alcuni casi, non è punibile l’ autore dell’ incidente che si sia allontanato, dopo aver fornito le proprie generalità agli Agenti, così come in taluni casi è previsto che si deleghi un’ altra persona a fornire gli elementi per risalire agli autori del sinistro e ci si allontani magari per raggiungere un posto di cura, per farsi medicare.
Nel caso non si siano verificate queste condizioni e ci si allontani arbitrariamente dal luogo dell’ evento, conta poco se, a seguito di un ripensamento, ci si presenti spontaneamente al Posto di Polizia, la punibilità ha comunque effetto.
Le pene per i “ fuggiaschi “In caso di fuga,dopo aver causato un danno alle cose, se rintracciati, si sottostà soltanto ad un’ ammenda di importo compreso fra 131 e 524 Euro.
Nel caso, invece, di fuga dopo aver provocato un sinistro con danno alle persone, le cose cambiano e di molto, infatti, secondo l’ art. 189 del Codice della Strada, è possibile, da parte delle Forze dell’ Ordine, procedere all’ arresto del fuggiasco, quando questi ha abbandonato al loro destino le vittime dell’ incidente e a suo carico è prevista una reclusione fino a quattro mesi e la sospensione della patente da tre mesi ad un anno. Attenzione, secondo il trattato di Schengen del 1995,che ha di fatto abbattuto le frontiere negli Stati membri dell’ Unione Europea, è possibile inseguire l’ autore del reato anche fuori dai confini italiani, procedendo lì,all’ arresto.
Mancata assistenza a persona ferita
In caso di incidente automobilistico, l’ obbligo di assistenza ai feriti, previsto dall’ art. 189 del Codice della Strada, si estende a tutti, passeggeri inclusi anche dell’ auto investitrice. Il soccorso non prevede che ci si debba improvvisare medici o paramedici, magari peggiorando una già grave situazione, ma questo dovrà essere adeguato alla circostanza, come per esempio segnalare per tempo, ai veicoli sopraggiungenti, la condizione di pericolo sarà, sempre, una’ opera essenziale. Ogni forma di aiuto, inoltre,dovrà tenere conto del luogo e dei mezzi a disposizione che si hanno per prestare soccorso, così come, è esonerato dal prestarlo chi, per età o per particolari condizioni fisiche non sia idoneo a compiere alcuna operazione in tal senso. Inutile dire che la presenza di personale sanitario sul posto, anche se in transito occasionale è del tutto vincolante per questi operatori, in materia di assistenza.
E in ultimo vediamo cosa prescrive la Legge per coloro che,pur non essendo coinvolti direttamente nel sinistro,si trovano a passare nella zona ove questi si sia verificato e, pur essendo, in quel momento, gli unici a poter dare soccorso, omettano di prestarlo. Per costoro, la pena prevista dall’ art. 593 del c.p. è della reclusione fino a 12 mesi e del pagamento di una sanzione pecuniaria da quantizzarsi.
Sono tutti eventi drammatici quelli descritti e in un certo senso si riesce anche a concepire la possibilità da parte dell’ autore del sinistro di farsi prendere dal panico, magari alla vista del sangue, soprattutto quando a soccorrere è un ragazzo con poca esperienza. Tuttavia il Legislatore ha inteso estendere al principio della solidarietà le Leggi in materia di soccorso, anche perché, su questo principio, sopratutto, dovrà basarsi il comportamento di chiunque si trovi coinvolto in un incidente, a qualsiasi titolo, prima ancora dell’ intervento della Legge in materia.