Chi ha conseguito una patente rilasciata dalle forze armate o dalle forze dell’ordine (compresi Vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile) oppure dalla Croce rossa italiana può guidare esclusivamente veicoli appartenenti alle rispettive amministrazioni. Per poter guidare anche veicoli civili (della stessa categoria ai quali si è abilitati dalla patente militare) senza dover sostenere nuovamente l’esame, è necessario richiedere la conversione della patente militare. Lo impone il Codice della strada all’articolo 138. Vediamo quindi quali sono le procedure.
Si devono effettuare due versamenti su bollettini di conto corrente postale: uno al conto 9001 di 10,20 euro; un altro al conto 4028 di 32 euro. Le ricevute vanno allegate alla domanda; essa va presentata tramite il modulo TT2112. Tale modulo si trova negli uffici della Motorizzazione civile oppure sul portale dell’automobilista (www.portaledellautomobilista.it). I bollettini, oltre che alla Motorizzazione, si trovano ovviamente anche negli uffici postali.
Poi si devono allegare:
-le fotocopie di un documento d’identità dove sia indicata la residenza e del tesserino sanitario oppure del tesserino di codice fiscale;
-un certificato medico in bollo, non più vecchio di tre mesi, rilasciato da un medico all’ufficio dell’Asl o anche da un medico militare;
-due fototessera, una delle quali autenticata (si può fare anche allo sportello, altrimenti ci si deve rivolgere ad un notaio oppure all’ufficio anagrafe del Comune, o anche al medico che ha rilasciato il certificato, però deve indicarlo espressamente);
-se l’interessato possiede un’altra patente civile, allegarla in originale e anche in fotocopia.
Se il richiedente è ancora in servizio, la domanda può essere spedita direttamente dal comando di appartenenza; se si presenta allo sportello della Motorizzazione, si devono allegare una dichiarazione di servizio del Corpo di appartenenza e una copia autenticata della patente militare.
Se invece il richiedente è congedato, servono: una fotocopia del foglio di congedo illimitato; l’allegato chiamato “N”, rilasciato dal Corpo di appartenenza (dove si specificano le caratteristiche dei veicoli a cui il richiedente è stato abilitato dalla patente militare), questo va spedito via posta dal comando.
Presentata la domanda, viene rilasciata un’autorizzazione provvisoria alla guida, della validità di 40 giorni. Al termine della procedura, la nuova patente verrà spedita a casa via posta raccomandata. La richiesta di conversione va presentata entro un anno dalla data di congedo. Altrimenti si dovrà sostenere un nuovo esame. Chi guida veicoli civili con una patente militare non convertita rischia una multa da 155 a 624 euro, secondo quanto prescrive l’articolo 125, comma 3, del Codice della strada.