Arriva una sentenza rivoluzionaria che riguarda il ritiro della patente dopo aver commesso infrazioni pesanti. Di certo la decisione farà discutere
Si fa un gran parlare di quanto stabilito da una recente sentenza del giudice che riguarda in particolar modo il ritiro del documento di guida se si rifiuta di sottoporsi all’alcol test. In molti si sono ribellati.
Il tema della guida in stato di ebbrezza è stato al centro di numerose discussioni negli ultimi anni. Il pericolo che si corre nel superare i limiti di alcol nel sangue sono enormi e vanno giustamente sanzionati dalla legge.
Il Codice della Strada prevede un tasso alcolemico massimo di 0.5g/l. Se si arriva ad un range compreso tra 0,8 e 1,5g/l, la sospensione varia da 6 mesi a 1 anno. Addirittura se viene superato l’1,5 g/l, si possono avere conseguenze fino a 2 anni.
Un approccio molto severo che aveva portato anche ad un’altra decisione: chiunque decidesse di rifiutarsi di procedere all’alcol test, vedeva la propria patente ritirata in automatico. Proprio su questo, però, c’è stata una sentenza piuttosto controversa da parte del Tribunale civile di Roma.
Il giudice ha infatti accolto il ricorso di un’automobilista a cui i Carabinieri avevano tolto la patente al seguito di un rifiuto di sottoporsi al controllo alcolemico.
Ritiro della patente, non può essere automatico se si rifiuta l’alcol test: la sentenza fa discutere
Il Giudice di Pace della Capitale ha emesso una sentenza secondo cui le disposizioni dell’articolo 186 del Codice della Strada vanno rispettate nel minimo dettaglio. La sospensione della patente è prevista, assieme alle multe pecuniarie, se il tasso alcolemico risulta essere superiore ai limiti previsti (sopra 0,5 g/l).
La norma in sé, però, non prevede una sospensione immediata del documento di guida se effettivamente non viene calcolato quale sia il livello di alcol nel sangue. Non si può procedere dando per scontato che il rifiuto al test sia equivalente ad un’ammissione di colpevolezza. Questo perché il ritiro può avvenire solo dopo sanzione amministrativa, emessa dopo una condanna o attraverso accertamento via visita medica.
Il legale del soggetto interessato in questa sentenza ha portato a supporto anche una sentenza della Corte di Cassazione del 2010, in cui esplicitamente veniva ricordato come “non può considerarsi come atto dovuto la sospensione cautelare della patente”. Bisogna prima accertarsi della contravvenzione, in base a quanto stabilito dall’arti. 186 del Codice della Strada. Insomma questo che potrebbe essere considerato come un cavillo burocratico ha fatto piuttosto discutere, specie perché si tratta di un tema piuttosto sensibile.