Quando si vuole comprare un veicolo usato in concessionaria, ci si trova a fare i conti con il regime del margine. Di cosa si tratta? Come viene gestito nella fattura elettronica?
L’acquisto di un’auto di seconda mano prevede il regime del margine. Questo almeno se si decide di affidarsi ad un autosalone. Ma come funziona e che influenza ha sul prezzo finale?
Pertiamo dalla spiegazione. Il regime del margine riguarda l’IVA ed è stato introdotto verso la metà degli anni ’90 con il DL 41/95, articoli dal 36 al 40, in tema compravendita di beni usati. Come tale anche le automobili rientrano nella cerchia. Sebbene l’appofondimenti si concentri sulle quattro ruote, come detto, il discorso vale su tutto ciò che ha già avuto un precedente proprietario.
Secondo il disegno legge che regolamenta questa funzione, il calcolo varia a seconda di ciò che viene commercializzato e dei soggetti che compiono l’operazione. Le modalità di applicazione sono tre: quello forfettario, quello analitico o ordinario e quello globale. Da qui partono altrettanti obblighi contabili a carico, come è facile intuire, del contribuente.
Il suo obiettivo è di evitare la doppia tassazione IVA per coloro che rivendono le vetture e che al momento dell’acquisto non hanno beneficiato della detrazione, in quanto non possibile o già compresa del prezzo. Quando si vende un mezzo, la parte soggetta a tassazione è quella definita di “margine”, e identifica la differenza di costo di cessione e quella di acquisizione. Detta così sembra semplice. In realtà è proprio l’opposto.
A favore degli autosaloni e delle concessionarie gioca eSOLVER per i Motori, un software specializzato per questo genere di amministrazione. In questa maniera l’inserimento nella fattura elettronica non sarà così complicato in quanto seguirà la configurazione già assegnata. Le funzionalità del gestionale non riguarda solamente il documenti necessari allo svolgimento delle diverse attività, come ordini, o fatturazioni, ma altresì per tutte quelle legate agli acquisti e alle vendite.
Tornando a bomba sullo specifico del nostro argomento, chiariamo cosa si intende per veicolo usato. Essenzialmente, secondo la legge sono due i i casi in cui si può definire in mezzo di trasporto di seconda mano. E molto dipende dal luogo della cessione. Ovvero se è avvenuto all’interno dei confini nazionali o al di fuori.
Possono dunque essere definiti usati quei beni suscettibili di riutilizzo nello stato originario o a seguito di una riparazione. La vendita di questi prevede l’applicazione del regime del margine se sono state acquistate secondo quattro opzioni. Ossia da un privato, da un soggetto passione, a cui era già stato applicato il regime, da un operatore economico che non ha usufruito della detrazione e da unsoggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Paese.
Tutti gli automezzi destinati al trasporto di cose o persone, con propulsore di cilindrata superiore a 48 cc. o con una potenza maggiore a 7,2 kw possono considerarsi “di seconda mano”, se hanno marciato per più di seimila chilometri e la cessione è avvenuta superati i sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dalle’iscrizione al PRA.