Attualmente il mercato delle auto offre diverse soluzioni per gli automobilisti disabili. Svariati sono gli accessori e le configurazioni a favore dei portatori di handicap. Senza contate il piano di incentivi ed agevolazioni statali di cui è possibile usufruire secondo la nota legge 104. Sono essenzialmente quattro le categorie di disabili che possono avvantaggiarsi dei predetti incentivi all’acquisto. Non vedenti e non udenti, disabili con handicap fisico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, e per finire disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le categorie sopra citate possono usufruire di tre tipi di agevolazioni fiscali: detrazione dall’Irpef del 19% del costo complessivo del veicolo, aliquota Iva agevolate del 4% (in luogo di quella ordinaria) e esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.
Detrazione Irpef
La detrazione Irpef può essere applicata per un solo veicolo nel croso quadriennio (a partire dalla data di acquisto del mezzo) e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, ammesso che il veicolo cu si fa riferimento venga adoperato in via esclusiva o prevalente a beneficio del fruitore diversamente abile. Per eventuali altri acquisti intercorsi nello stesso periodo è pur possibile usufruire della detrazione, sempre che si proceda alla cancellazione dal Pra del primo veicolo su cui è già stata applicata la riduzione. Si può godere dell’intera detrazione nell’anno di acquisto, o in via alternativa la si può ripartire in quattro quote annuali di importo uguale. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni dovrà essere calcolata sulla quota di cui sopra, meno l’eventuale rimborso assicurativo. La detrazione, oltre che per le spese di acquisto, può essere applicata anche alle riparazioni (ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione). Nel limite di spesa già citato devono essere comprese, dunque, costi del veicolo e spese di manutenzione straordinaria (purchè sostenute entro quattro anni dall’acquisto). Sono esclusi invece dal computo pro detrazione i costi di esercizio come carburante, lubrificante e premio assicurativo. In caso di trasferimento del veicolo (in via gratuita e onerosa) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l’agevolazione; a meno che il disabile a seguito di sopraggiunte necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per comprarne uno nuovo da adattare alle proprie esigenze. Se i disabili non devono adattare il veicolo, la soglia dei 18.075,99 sarà applicabile solo alle spese d’acquisto. Il documento di spesa dovrà essere intestato al disabile, a meno che non sia fiscalmente a carico con reddito non proprio non superiore a 2840,51 euro. In questo caso il documento potrà essere intestato al disabile stesso oppure alla persona di famiglia di cui è a carico.
Iva al 4%
L’Iva agevolata al 4% viene applicata sull’acquisto di auto nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, a benzina, e fino a 2800 diesel. Tale agevolazione si applica anche all’acquisto di optional. L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, solo una volta nel quadriennio decorrente dalla data d’acquisto. Anche in questo caso è possibile riottenere il beneficio solo se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra.
Esenzione dal bollo
L’esenzione dal bollo auto spetta nel caso in cui l’auto (nei limiti di cilindrata indicati nel paragrado precedente) è intestata allo stesso disabile, ma anche nel caso in cui sia intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
Esenzione dall’imposta di trascrizione al Pra
I veicoli deputati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra all’atto di registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio viene applicato sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un passagio di proprietà relativo ad un’auto usata. Tale esenzione spetta anche quando l’intestazione è a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione potrà essere rivolta solo al Pra territorialmente competente.
Categorie di veicoli acquistabili
Le categorie dei veicoli agevolabili sono molteplici. In primis le autovetture, intese come veicoli deputati al trasporto di persone, con nove posti compreso quello del conducente. A queste vanno aggiunti agli autoveicoli per il trasporto promiscuo, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o 4,5 in caso di trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o persone e capaci di ospitare nove posti, conducente compreso. Completano il quadro gli autoveicoli specifici, atti a trasportare persone e cose in particolari condizioni e pertanto muniti di speciali attrezzature, e gli autocaravan, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per l’alloggio di 7 persone, conducente compreso. Va specificato, inoltre, che gli autocaravan godono solo della detrazione Irpef. Queste, dunque, le soluzioni a quattro ruote. Novero da cui però vanno escluse le cosiddette “minicar”. Tra i veicoli a tre ruote, occorre citare le motocarrozzette, destinate al trasporto di persone (max 4 posti conducente compreso) ed equipaggiate di idonea carrozzeria, i motoveicoli per trasporto promiscuo, destinati al trasporto di persona e cose (max 4 posti conducente compreso), e per finire i motoveicoli per trasporti specifici, destinati al trasporto di persone e cose in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere equipaggiati in via permanente di speciali attrezzature. Va specificato, infine, che per i non vedenti e i sordi le agevolazioni possono essere applicate solo in relazione all’acquisto di mezzi dotati di quattro ruote.