Auto d’epoca: bollo, normativa e assicurazione – In Italia è folta la rappresentativa di coloro che possiedono veicoli datati e vorrebbero iscriverli al registro delle auto d’epoca. La procedura è articolata, ma, contrariamente alle dicerie popolari, è abbastanza semplice nel complesso. Ma soprattutto è ricca di sfumature da non sottovalutare. È il caso, dunque, di approfondire con dovizia di particolari la tematica dei veicoli d’epoca, in modo da sfatare i miti relativi all’iscrizione all’ASI (o similari), all’assicurazione e al bollo. Punto di partenza di questa dissertazione è indubbiamente la normativa di riferimento. Interlocutoria, in termini operativi, è la circolare prot. 79260 del 4/10/2010 emanata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Auto d’epoca: normativa
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Secondo un estratto della già citata circolare, i presupposti per la qualificazione e la successiva iscrizione di un veicolo di interesse storico e collezionistico sono in primis l’appartenenza del veicolo (purchè a motore) ad una categoria tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale, autocaravan, autobus, autotreni e autoarticolati; in secundis occorre che tali mezzi presentino una data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui all’articolo 60 del C.d.S. Questa data è attestata dai Registri. La classificazione di “veicolo di interesse storico e collezionistico” è inoltre subordinata all’iscrizione in uno dei Registri previsti dall’Art 60 cds quali ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI. Tali registri rilasciano il certificato di rilevanza storica e collezionistica, previa verifica dei requisiti. Nel certificato sono indicati dati relativi al possessore del veicolo, dati di prima immatricolazione e di costruzione del veicolo, dati generali ed identificativi del veicolo nonché le relative caratteristiche tecniche e eventuali parti del veicolo sostituite e non conformi a quelle originali. L’ultima sezione è dedicata all’annotazione delle delle dichiarazioni rilasciate dalle ditte di autoriparazione italiane che vengono acquisite dai Registri ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica. Queste dichiarazione vengono recepite e devono essere indicate nel certificato anche se si tratta di dichiarazioni di sola verifica, cosa che può accadere quando i veicoli sono adeguatamente conservati e non necessitano di lavori di recupero e/o manutenzione. Qualora vengano esaminati veicoli cancellati dal PRA o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i Registri devono acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente l’iscrizione relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo (rispetto agli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA), alla causa di cancellazione dello stesso, al luogo di rinvenimento e alla modalità con cui è avvenuto. Queste info verranno incluse nel certificato di rilevanza storica e collezionistica. La circolazione di veicoli di interesse storico è rimessa ad un mero controllo dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) o a un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova da effettuarsi all’Ufficio Motorizzazione Civile o nei Centri Prova Autoveicoli. La revisione periodica di auto d’epoca e affini deve avvenire a scadenza biennale entro il merse di rilascio della carta di circolazione o entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.
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Auto d’epoca: assicurazione
Essere in possesso di un’auto d’epoca, in ossequio alla procedura di cui sopra, comporta dei vantaggi in merito alle polizze assicurative. Tali vantaggi vanno appurati caso per caso, a seconda del mezzo e della compagnia assicurativa. Di solito le auto d’epoca godono di una classe di merito fissa, al di fuori del sistema basato su bonus/malus. In più c’è la guida libera inclusa nel prezzo, cosa che consente a chiunque di guidare il mezzo senza ulteriori costi per la sottoscrizione della clausola in questione. Oltre ciò in molti casi è possibile usufruire di una formula che estende la copertura assicurativa per le auto storiche anche alle manifestazioni e alle sfilate sportive purchè non competitive. Inoltre per chi ha possiede una collezione di auto storiche, è possibile usufruire delle cosiddette formule “garage” che consentono di assicurare l’intero parco auto a prezzi convenienti. L’età minima per stipulare una polizza relativa ad un’auto d’epoca è 23 anni.
Auto d’epoca: bollo
Un altro argomento molto interessante è relativo al bollo sulle auto d’epoca. Ebbene, la tassa di possesso viene notevolmente ridotta per auto e moto di oltre 30 anni dalla data di prima immatricolazione. Fino a pochi anni fa, poi, c’erano le stesse agevolazioni anche per le auto storiche ultraventennali (con età compresa tra i 20 ed i 29 anni), ma sono ufficialmente state abolite. Alcune regioni applicano una riduzione del 10% sul bollo delle auto d’epoca con più di 20 anni, ma sono veramente poche. Per i veicoli ultratrentennali la quota da pagare annualmente è fissa e varia (di poco) regione per regione. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al notro articolo di approfondimento: bollo auto storiche: chi deve pagarlo regione per regione.
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