Esistono, in Italia, varie agevolazioni sull’acquisto di auto e tra queste rientrano anche quelle specifiche per le persone diversamente abili, anche a carico. Tra di esse una delle più importanti è la detrazione Irpef del 19% sulla spesa di acquisto della vettura (utilizzata in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con handicap) e l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto, a cui si aggiunge l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Ad usufruire delle agevolazioni sull’acquisto auto per disabili – o i familiari che li hanno a carico – possono essere persone non vedenti e sorde; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. I benefici delle agevolazioni possono essere richiesti direttamente dalla persona diversamente abile che abbia un proprio reddito oppure da un familiare che abbia il disabile a carico, a patto che quest’ultimo abbia un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro, somma in cui non rientrano i redditi esenti come le pensioni sociali, le indennità (anche quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Per l’acquisto di auto per disabili è applicabile l’Iva al 4% in caso di auto nuove o usate con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 cc se diesel.
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Le agevolazioni si hanno per un solo veicolo nel corso di un quadriennio calcolato a partire dalla data di immatricolazione ed è applicabile anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile, all’acquisto contestuale di optional, alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. L’Iva ridotta al 4% si applica una sola colta nel corso del quadriennio ma è possibile beneficiarne nuovamente in caso di veicolo rubato e non ritrovato, ma può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle auto delle persone con disabilità e all’acquisto dei ricambi relativi agli stessi adattamenti e del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
Qualora l’auto venisse venduta prima di due anni dall’acquisto, va versata la differenza Iva rispetto a quella ordinaria (22%), tranne nel caso in cui il disabile, per necessità legate all’handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare i vari adattamenti. Le agevolazioni sull’acquisto di un’ auto per disabili, inoltre, possono essere riferite, a seconda dei casi, ad autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli per il trasporto specifico.